Blog

Differenze tra portierato e guardia giurata

In molti stabili è presente un servizio di portierato; in altri contesti, invece, a presidiare l’ingresso di un edificio c’è una guardia giurata. Ma quali sono esattamente le differenze tra queste due figure? 

Il contesto legislativo sulla differenza tra vigilanza e portierato

Per capire la differenza tra guardia giurata e vigilanza, è anzitutto necessario fare un piccolo salto indietro nel tempo, prima nell’anno 2000, quando la promulgazione della legge n°342 ha abolito l’art.62 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) in cui era scritto che i portieri o custodi, per esercitare la propria attività, erano tenuti a iscriversi ad appositi registri, nonché a dimostrare “buona condotta”. La normativa stabiliva inoltre che queste figure, custodendo una proprietà privata o pubblica, rappresentavano un ausilio alle forze dell’ordine, proprio come le guardie giurate. 

Con la cosiddetta “Legge Biagi” del 2003, le cose cambiarono radicalmente: con l’istituzione dei global service, il portierato diventava un servizio tra gli altri, non vincolato da particolari normative. Istituti di vigilanza e agenzie investigative, invece, sono tenute non solo a soddisfare specifici requisiti per poter operare legalmente, ma anche osservare le norme che ne disciplinano l’esercizio, tra cui, per esempio, la certificazione degli istituti di vigilanza, introdotta nel DM 115/2014. 

Sebbene non esistano disposizioni precise a livello nazionale circa i servizi di portierato, per questi ultimi sono comunque stati introdotti, nel corso del tempo, determinati riferimenti normativi, presenti nelle circolari emanate dagli Uffici Territoriali del Governo a livello locale, nonché in un documento – redatto e diramato dal Ministero dell’Interno – denominato Vademecum Operativo – Disposizioni operative per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1.12.2010, nr.269, in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza ed investigazione privata

Il Vademecum Operativo del Ministero dell’Interno

È proprio questo testo a rappresentare la principale fonte a disposizione per comprendere le differenza tra portierato e guardia giurata e, in generale, servizi di vigilanza privata. Il decreto ministeriale 269/2010, infatti, interviene nella definizione e disciplina delle caratteristiche e dei requisiti minimi di istituti e servizi di vigilanza, anche al fine di uniformarne e migliorarne organizzazione e operatività. Ne deriva una più chiara e netta differenziazione non solo tra i servizi di vigilanza e portierato, ma anche in ciò che concerne la differenza tra guardia giurata e vigilanza.

La norma si occupa di definire e descrivere i servizi di vigilanza declinandoli nelle diverse funzioni autorizzate: 

  • vigilanza fissa; 
  • vigilanza antirapina; 
  • vigilanza antitaccheggio; 
  • telesorveglianza; 
  • televigilanza; 
  • intervento sugli allarmi; 
  • scorta valori; 
  • trasporto valori; 
  • deposito e custodia valori. 

Nel ribadire i requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate, tra i quali la stretta dipendenza da un datore di lavoro che si faccia carico della loro assunzione, il decreto va anche a definire chi è la guardia giurata rispetto a chi esercita un ruolo di portierato, facendo rientrare per esclusione la seconda realtà in ciò che non risponde ai requisiti della prima. 

Nello stabilire che solo a una guardia giurata è affidata la custodia di immobili e del loro contenuto in orari notturni e di chiusura al pubblico, nell’esplicitare l’obbligatorietà di ricorrere a guardie giurate in specifiche attività di vigilanza – ciò vale ad esempio per aziende energetiche, aziende di telecomunicazioni, raffinerie – e nel sottolineare la possibilità che il ruolo possa comportare l’uso delle armi, il decreto colloca indirettamente le attività di portierato nella sfera della vigilanza passiva, senza fini di prevenzione e sicurezza se non attraverso azioni mediate.

La posizione dell’ANAC su vigilanza e portierato

Anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) si è occupata della differenza tra guardia giurata e operatore di portierato. Nella determinazione n°9 del 2015, infatti, si legge che, mentre le guardie giurate hanno la licenza di intervenire direttamente per difendere l’immobile che presidiano in presenza di pericolo, i portieri si limitano a tutelare la proprietà, senza però difenderla attivamente in caso di bisogno. 

È comunque importante ricordare che le guardie giurate sono tenute a collaborare con le forze dell’ordine e, di conseguenza, non possono svolgere altre mansioni che quella di tutela dei beni sottoposti alla loro vigilanza. Gli operatori di portierato, invece, possono essere impiegati anche per altri compiti, come la registrazione dei visitatori in entrata e uscita, la regolazione dell’afflusso delle vetture ai parcheggi, il controllo degli accessi e così via. Al contrario del portierato, inoltre, le guardie giurate non possono esercitare la propria professione senza l’autorizzazione prefettizia.

Guardia giurata e portierato: una differenza anche a livello di costo

Altro importante discrimine tra guardie giurate e portieri consiste nella loro retribuzione. In generale, il compenso per una guardia giurata può essere il doppio di quello per un servizio di portierato

Ciò non toglie che anche la formazione dei portieri rappresenti un requisito fondamentale per offrire un servizio di qualità al committente, sebbene negli ultimi anni l’eccessiva liberalizzazione dei prezzi di mercato abbia penalizzato le realtà che si occupano di formare gli operatori per il ruolo che devono ricoprire, con la conseguente perdita di qualità del servizio. Il portierato, infatti, costituisce un valido biglietto da visita per uno stabile e pertanto gli operatori che se ne occupano dovrebbero essere adeguatamente retribuiti. I rischi cui si andrebbe incontro andando al risparmio, infatti, riguarderebbero non solo la qualità del servizio, ma anche il fatto di affidarsi a società poco professionali.