Per ragioni di sicurezza, sempre più aziende e privati sentono il bisogno di installare dei servizi di videosorveglianza. La normativa in merito, però, non sempre è di facile comprensione ed è semplice cadere in errore se non si è a conoscenza di tutte le indicazioni che regolano il rapporto tra videosorveglianza e privacy.
In questo articolo, rielaboreremo le principali linee guida in materia, in modo da renderle più chiare.
Privacy e videosorveglianza: la normativa di riferimento
Rendere compatibili videosorveglianza e privacy richiede di inserirsi in un contesto normativo non semplicissimo, che fa riferimento a più provvedimenti elaborati a distanza di tempo. Le indicazioni fondamentali per muoversi in questo ambito sono fornite da:
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (altrimenti noto come GDPR, approvato nel 2016 e applicato a partire da maggio 2018);
- quanto stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 2010;
- le faq pubblicate a dicembre 2020 dallo stesso Garante della Privacy, che sintetizzano le linee guida essenziali in tema e hanno il fine esplicito di sciogliere i nodi principali e superare i dubbi più comuni;
- le linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
Indicazioni per l’uso corretto delle telecamere di sorveglianza
La semplice installazione di telecamere di videosorveglianza non prevede la necessità di ottenere un’autorizzazione dal Garante della Privacy. Sta al titolare del trattamento, l’ente o il privato che gestirà i dati raccolti, operare nel rispetto delle norme in materia e contenere i rischi relativi a invasioni della sfera privata dei soggetti eventualmente ripresi.
Per questo motivo, è obbligatorio posizionare specifici avvisi e cartelli per indicare la presenza di un’area videosorvegliata, in modo tale che chi vi accede sia correttamente e tempestivamente informato della possibilità di essere filmato. Questa norma vale anche in caso di eventi pubblici, concerti e spettacoli. Nei cartelli che indicano l’accesso a un’area videosorvegliata bisogna riportare:
- i dati identificativi del titolare del trattamento;
- indicazioni rispetto ai tempi di conservazione delle immagini e alla finalità della raccolta delle stesse;
- come e dove accedere al testo completo dell’informativa sulla privacy, che in videosorveglianza si ritiene accettata, di fatto, da chi accede a un’area con telecamere correttamente segnalata.
Per quanto riguarda la custodia delle immagini registrate, si richiede, in linea generale, di limitarsi a conservarle per il tempo minimo necessario allo scopo per il quale sono state raccolte, e non oltre. Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere sufficiente conservare le immagini per 24-48 ore, con alcune ragionevoli deroghe che si deve essere pronti a giustificare. È evidente che possa fare eccezione una specifica richiesta delle autorità competenti, in caso ad esempio di indagini in corso.
In alcuni casi la videosorveglianza richiede una valutazione d’impatto preventiva sulla protezione dei dati, perché si ritiene comporti maggiori rischi per la garanzia della privacy delle persone fisiche (ai sensi del Regolamento 2016/679). Potrebbero rientrare in questi casi particolari i sistemi che utilizzano nuove tecnologie smart dotate di diversi gradi di rielaborazione delle immagini e i sistemi integrati che prevedono il trasferimento delle immagini tra più soggetti.
Videosorveglianza e privacy: scuole, sedi di lavoro e privati
Le telecamere di videosorveglianza possono essere installate anche all’interno di edifici scolastici e, più in generale, nelle sedi di lavoro, sempre tuttavia rispettando specifiche norme a tutela della riservatezza:
- nei locali scolastici, le telecamere possono essere attivate solo durante l’orario di chiusura. All’esterno, invece, possono essere attivate durante il giorno ma in zone delimitate e sempre opportunamente segnalate;
- nelle sedi di lavoro è concesso posizionare delle telecamere solo per esigenze specifiche e giustificate (organizzazione, sicurezza, antifurto) nel rispetto della normativa di settore (Statuto dei Lavoratori, art. 4 legge 300/1970).
Per quanto riguarda l’installazione di sistemi di videosorveglianza privata, le telecamere di sicurezza dirette verso l’esterno di un’abitazione, o di un altro immobile privato, dovranno necessariamente essere posizionate in modo da evitare di riprendere aree comuni o di pubblico passaggio, limitandosi agli spazi di propria ed esclusiva pertinenza.
Per installare un sistema di videosorveglianza condominiale serve il consenso della maggioranza dei condomini (per millesimi) e va comunque sempre rispettato l’obbligo di segnalare la presenza delle telecamere, limitando il tempo di conservazione dei filmati allo stretto indispensabile.
All’interno dell’abitazione è possibile installare liberamente smart cam di sorveglianza casalinghe informando tempestivamente eventuali collaboratori domestici in servizio, impegnandosi a proteggere i dati raccolti ed evitando a ogni modo la loro diffusione.